COMUNE DI ORTISEI
Tutela degli insiemi
Tutela degli insiemi - i fondamenti legislativi
L’art. 25 della legge urbanistica provinciale 13/1997 obbliga tutti i Comuni a predisporre un elenco degli immobili da sottoporsi a tutela degli insiemi. La legge intende per insieme “insiemi di elementi, in particolare vedute di strade, piazze e parti edificate come pure i parchi e i giardini, compresi i singoli elementi di tali impianti costituiti dal verde, da spazi liberi e specchi d’acqua.” Essi “possono essere sottoposti nel piano urbanistico comunale o nei piani di attuazione a particolare tutela, se il loro mantenimento è dettato da motivi di ordine scientifico, artistico o di cultura locale e qualora non siano tutelati da leggi speciali.” Per la legge “modifiche al quadro d’insieme del complesso tutelato sono soggette ad approvazione da parte del sindaco. Tale approvazione è possibile solo qualora le modifiche vengano ad incidere in modo non sostanziale o temporaneo nel quadro d’insieme o nel caso in cui motivi inderogabili di interesse comune richiedano di tenerne conto.” Secondo il comma 3 dello stesso articolo, emanato con legge provinciale 26 luglio 2002, n. 11 ed entrato in vigore in data 07/08/2002, i Comuni dovranno provvedere entro due anni alla redazione di questo elenco.
Criteri per l'individuazione degli insiemi
Con delibera del 04/11/2003 “Misure per l’applicazione della tutela degli insiemi secondo l’art. 25 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13” la Giunta Provinciale ha fissato i criteri per l’imposizione della tutela degli insiemi, previsti dal comma 4 dello stesso articolo e ha previsto la formazione di un “Comitato di esperti per gli insiemi” formato da 4 membri. Gli insiemi “sono previsti nel piano urbanistico comunale o nei piani di attuazione, sulla base dei seguenti criteri, qualora corrispondano ad almeno due di questi:
- Valore storico
- Carattere pittoresco
- Carattere monumentale riferito alla disposizione delle costruzioni in rapporto reciproco e col paesaggio
- Connotazione stilistica, e cioè unitarietà stilistica oppure voluta commistione di stili diversi
- Figurabilità, quali leggibilità, appariscenza, capacità di orientare
- Panoramicità, quali vedute focalizzate e scorci prospettici verso l’esterno e prospettiva
- Memoria collettiva
- Permanenza dell’impianto urbano, e cioè leggibilità di un piano, di un programma oppure di un atto fondativo, che hanno determinato la morfologia insediativa
- Permanenza della tipologia edilizia
- Elementi naturali e di geomorfologia, carattere naturale se collegato all’opera dell'uomo